PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Norme generali).

      1. La Repubblica considera la libertà di apprendimento, istruzione ed educazione come diritto fondamentale dell'individuo.
      2. La Repubblica riconosce e tutela le iniziative di istruzione e di educazione promosse da enti pubblici e privati, da singoli o da associazioni di cittadini, da istituzioni, da società cooperative tra genitori o tra genitori e insegnanti da associazioni private dotate di personalità giuridica che corrispondono alle norme generali sull'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e rispondono alle esigenze di un agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
      3. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e dell'educazione, promossa e gestita dai soggetti di cui al comma 2, si esplica secondo i princìpi di cui all'articolo 33 della Costituzione.
      4. La presente legge definisce i princìpi fondamentali in materia di diritto allo studio e di libertà di scelta del percorso educativo, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      5. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze ad esse riconosciute dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Servizi e interventi per il diritto allo studio).

      1. Il diritto allo studio si articola nell'insieme dei servizi e degli interventi finalizzati a promuovere il successo formativo degli studenti e a garantire la libertà

 

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di scelta del percorso educativo all'interno del sistema nazionale di istruzione.
      2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 comprendono:

          a) misure per favorire l'accesso degli studenti ai sussidi didattici;

          b) borse di studio per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in attuazione di quanto previsto all'articolo 34, terzo comma, della Costituzione;

          c) buoni-scuola per la copertura, in tutto o in parte, dei costi di iscrizione a scuole paritarie;

          d) altri interventi comunque rivolti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 3.
(Princìpi in materia di buoni-scuola).

      1. I buoni-scuola di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), consistono in un contributo in favore dei soggetti esercenti la patria potestà sul minore o dei suoi rappresentanti legali, da utilizzare per il pagamento delle spese di iscrizione presso scuole paritarie aventi sede legale nel territorio regionale.
      2. L'ammontare del contributo è determinato da ciascuna regione in relazione al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti il nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul medesimo nucleo familiare, prendendo come parametro di riferimento la spesa media annua statale per studente, in relazione a ciascun ciclo di istruzione.
      3. Al fine di garantire l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, le regioni rimodulano gli interventi e i servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c).
      4. La spesa per studente di cui al comma 2 viene dichiarata annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro in 31 luglio di ogni anno.

 

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Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni promuovono e disciplinano, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, i servizi e gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio, nonché il sostegno dei processi educativi, in un quadro di collaborazione con gli enti locali, con l'amministrazione periferica della pubblica istruzione, con gli organi collegiali territoriali della scuola, con le istituzioni scolastiche autonome, con le agenzie formative, con le famiglie e con le forze sociali presenti sul loro territorio.
      2. La continuità dei servizi e degli interventi è garantita mediante l'approvazione da parte delle regioni di appositi piani pluriennali di attuazione.
      3. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 5.
(Disposizione finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.